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Statuti

Associazione

Art. 1
L'Associazione Triangolo (AT) è un'Associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile Svizzero con sede presso il/la presidente.

Scopi

Art. 2
L'AT non persegue fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
1. favorire lo spirito di solidarietà individuale e della società nei confronti del malato oncologico;
2. contribuire a diminuire l'isolamento sociale del malato oncologico;
3. promuovere e sostenere le risorse del paziente e della sua famiglia nell'affrontare la malattia;
4. favorire ed incoraggiare le cure al domicilio del malato oncologico coordinando l'impiego ottimale delle risorse disponibili a tale scopo

Art. 2.1.
Per raggiunge gli scopi statutari l'Associazione è dotata di strutture operative, si avvale dell'attività di volontariato e di personale remunerato e collabora in modo coordinato con altri enti attivi sul territorio.

Membri

Art. 3
Membri dell'AT possono essere persone, sia volontarie che remunerate, che offrono regolarmente un lavoro di volontariato nell'ambito degli scopi dell'Associazione, secondo modalità definite dall'Assemblea o dai presenti statuti.
All'interno dell'Associazione è possibile costituire delle Sezioni secondo esigenze geografiche. Alle Sezioni è data facoltà di gestire autonomamente la parte della propria attività e ciò sulla base di un regolamento organizzativo promulgato dal comitato direttivo.

Diritti e doveri dei membri

Art. 4
Nell'ambito dello scopo sociale l'Associazione comporta per i suoi membri, in particolare i seguenti diritti e doveri:

Art. 4.1.
Diritti:
diritto al risarcimento delle spese vive.

Art. 4.2.
Doveri:
versamento della quota sociale
prestazione di almeno 4 ore settimanali di lavoro volontario non remunerato con esonero per motivi seri e periodo di vacanza
rispetto al segreto professionale ai sensi delle leggi vigenti
partecipazione alle attività di formazione e di coordinamento dell'AT.

Art. 4.3.
Un membro che non si sente più di partecipare attivamente al lavoro dell'Associazione viene esonerato dai suoi impegni, perde la qualifica di membro, rimane però legato al segreto professionale.

Soci sostenitori dell'associazione

Art. 5
Si diventa soci sostenitori dell'Associazione impegnandosi a versare un contributo annuo di almeno CHF 100.- o rendendosi in altro modo benemerito.
Organi

Art. 6
Organi dell'AT sono:
1. l'Assemblea
2. il Comitato direttivo
3. l'Ufficio di revisione.

Assemblea

Art. 7
L'Assemblea è l'organo superiore dell'AT. Si riunisce ordinariamente 1 volta all'anno in primavera e viene convocata dal Comitato direttivo con comunicazione scritta dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data prevista. Un'Assemblea straordinaria può venir convocata dal Comitato direttivo o da 1/5 dei membri con convocazione scritta rispettando i tempi sopraindicati.

Art. 7.1.
L'Assemblea decide a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, ritenuta comunque la presenza di almeno la metà dei membri salvo disposizione contraria degli statuti. Ad un'Assemblea che non potesse deliberare per numero insufficiente di partecipanti dovrà far seguito per convocazione del Comitato direttivo ed entro 7 giorni una nuova Assemblea che deciderà a maggioranza semplice. E' possibile in casi di forza maggiore l'espressione scritta del voto.
I soci sostenitori dell'Associazione possono partecipare all'Assemblea in qualità di osservatori senza diritto di voto.

Art. 7.2.
Possono essere oggetto di risoluzione unicamente trattande all'ordine del giorno.

Art. 7.3.
Competenze dell'Assemblea:
nomine statutarie (presidente AT, comitato direttivo, revisori);
approvazione della relazione annuale del/la presidente;
approvazione del bilancio annuale e della relazione dei revisori;
definizione delle quote annuali a carico dei membri;
accettazione di nuovi membri;
espulsione di un membro per gravi motivi. In tal caso è richiesta la maggioranza dei 2/3 del membri presenti;
delibera per assunzioni di personale remunerato;
approvazione di spese straordinarie;
modifica degli statuti: in tal caso è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti.

Art. 7.4.
Trattande obbligatorie dell'Assemblea ordinaria:
1. la relazione annuale del/la presidente dell'AT;
2. il bilancio annuale e la relazione dei revisori;
3. le nomine statutarie alla scadenza.

Comitato direttivo

Art. 8
Il Comitato direttivo è composto da almeno 3 membri ed è presieduto dal/la presidente dell'AT che ne è membro d'ufficio. Tutte le Sezioni vi sono rappresentate.

Art. 8.1.
Le cariche hanno la durata di tre anni e sono riproponibili.

Art. 8.2.
I compiti del Comitato direttivo comprendono tutti quelli non spettanti ad un altro organo ed in modo particolare:
il disbrigo degli affari correnti dell'AT;
la convocazione dell'Assemblea;
l'aggiornamento della lista dei membri;
incarichi particolari su mandato dell'Assemblea;
la sorveglianza di tutte le attività dell'Associazione;
la convocazione di un'Assemblea straordinaria nel caso si rendessero necessarie misure importanti e/o urgenti;
la designazione delle cariche non statutarie fra i propri membri;
la tenuta dei conti annuali in corrispondenza con l'anno civile.

Art. 8.3.
Il lavoro del Comitato direttivo è coordinato dal/la presidente dell'AT che ne fissa anche il programma.

Ufficio di revisione

Art. 9
L'Ufficio di revisione si compone di almeno 1 revisore nominato dall'Assemblea ordinaria per la durata di tre anni, riproponibile.

Mezzi finanziari

Art. 10.1.
Per l'adempimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle quote dei membri e di elargizioni fatte da privati, associazioni ed istituzioni.

Art. 10.2.
Il Comitato direttivo può disporre dei mezzi finanziari dell'Associazione senza il consenso dell'Assemblea fino ad un importo di CHF 10'000.-.

Rappresentanza

Art. 11
Il/La presidente rappresenta l'AT verso terzi a firma congiunta con un altro membro del Comitato direttivo.

Art. 11.1
Per i pagamenti bancari che rientrano nel preventivo il Comitato può delegare la Segretaria con firma individuale. I dettagli per gli stessi pagamenti sono stabiliti in un regolamento.

Art. 12
La responsabilità finanziaria dei singoli membri è limitata alla quota sociale.

Disposizioni finali

Art. 13
Lo scioglimento dell'Associazione è fatto conformemente alle prescrizioni legali.

Art. 13.1.
Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea e deve essere approvato dai 3/4 di tutti i membri dell'associazione.

Art. 13.2.
Il Comitato direttivo si occupa della liquidazione dell'Associazione.
I beni restanti dell'Associazione saranno attribuiti ad un'associazione con scopo analogo.

Art. 14
Adottati dall'Assemblea del 12 febbraio 1990 gli statuti sono entrati in vigore il 14 febbraio 1990.
Gli statuti sono stati modificati nelle Assemblee tenute alle seguenti date:
18 marzo 1991, 14 dicembre 1992, 4 giugno 1993, 12 ottobre 2000, 10 maggio 2007 e 30 aprile 2015.


Sede legale dell’Associazione Triangolo c/o Dr. Ing. Fulvio Caccia, In Sceresòra 4, CH-6528 Camorino